Incidente stradale, responsabilità dell'ente proprietario della strada
Gli obblighi di sorveglianza e la responsabilità per danno secondo la Sentenza 22 marzo 2011, n.6537 della Corte di Cassazione
Roma, 12 aprile 2011 - Quali sono i criteri per l’individuazione e l’imputazione della responsabilità per danni da incidente stradale al cui verificarsi concorra anche il comportamento abnorme del danneggiato.
Il comportamento abnorme del danneggiato ha una efficacia causale esclusiva nel verificarsi dell’evento con effetto esimente della responsabilità dell’Ente proprietario?
La Corte di Cassazione ha recentemente espresso parere contrario, facendo il punto dei principi attualmente applicabili e cassando con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di avviso opposto.
I fatti oggetto della sentenza. Il conducente, percorrendo ad alta velocità una curva, perdeva il controllo del veicolo ed urtava violentemente il guard rail che per effetto dell’impatto, penetrava nell’abitacolo, causandone il decesso.
In tema di responsabilità degli enti proprietari, argomenta la Corte che l’applicabilità del principio di cui all’art. 2051 cc presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
L’ipotesi così descritta ricorre quando:
a) per le strade aperte al traffico situazione viene accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Il Collegio ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha errato nel non ritenere ricorrente nella specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado si esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.
In ordine all’acccertamento del concorso di cause nel verificarsi dell’evento(la guida abnorme del conducente e la difettosa installazione delle barriere di sicurezza) osserva la Corte che compito del giudice dovrà essere quello di valutare, se tali barriera,per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, erano adeguate o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.