Incidente stradale, risarcibilità delle spese future
La Cassazione Civile sulla indennizzabilità delle spese per i danni futuri
Roma, 5 settembre 2011 - Può essere accolta dal giudice di merito, la domanda preordinata a conseguire il ristoro delle spese mediche che gli stessi dovranno sostenere in futuro, quali ulteriori effetti del sinistro?
La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente individuando i principi applicabili in tale fattispecie, con il conforto della propria e già consolidata giurisprudenza.
E’ posto in evidenza nella pronuncia , in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di prime cure , il Collegio ha quindi stabilito il seguente principio di diritto: “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”.