Informativa prefettizia antimafia
I criteri di adeguatezza probatoria secondo il Tar Lazio - Sent. 30 marzo 2011, n.2820
Roma, 20 aprile 2011 - In una recente pronuncia il TAR Lazio fornisce il proprio orientamento sui criteri di adeguatezza probatoria delle informazioni di cui agli artt. 4 e 10 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e 10 del D.P.R. n. 252 del 1998.
In via generale, si legge nella sentenza, le informazioni sulla cui base le autorità di pubblica sicurezza debbono effettuare una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici , sono acquisite nella fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Ciò evidenziato, le informazioni prefettizie circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma vono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza
Inoltre , l'adozione di un'interdittiva antimafia, se deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppone per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente che i fatti medesimi presentino carattere sintomatico e indiziante del pericolo in senso oggettivo ovvero della ipotizzabile sussistenza del detto collegamento.