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Briciole di pane

Infrastrutture, Governo licenzia due schemi di decreto legislativo in materia

Il Consiglio dei Ministri licenzia due schemi di decreto legislativo per rilanciare le infrastrutture

Roma, 10 ottobre 2011 - Prosegue, con i due schemi di decreto legislativo recentemente licenziati dal Consiglio dei Ministri, lo sforzo di generale ottimizzazione e riforma della finanza pubblica, intrapreso con la legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

I due provvedimenti, di cui anticipiamo ai lettori qualche breve cenno - traendoli dalle bozze disponibili - sono appena all’inizio del loro percorso; sui due schemi dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e, per quanto attenga a quello sullo stato di attuazione delle opere pubbliche anche quello della Conferenza unificata.

Il Governo attua, in tal modo la previsione di cui all’art.30, comma 9 della legge predetta lettere a) e b) (omissis: I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;)

Diamo uno sguardo alle disposizioni di più immediato interesse per gli operatori.

Lo schema di Dlgs sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere persegue l’obiettivo della piena tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai soggetti percettori, introducendo l’obbligo di assegnare ai finanziamenti medesimi sia il CUP che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza.

Tuttavia, è la disposizione di cui all’art. 4 dello schema che, introducendo l’obbligo di definanziamento delle opere in caso di mancato avvio, inzia a segnare la rottura con l’incertezza del passato, anche recente.

Il controllo sull’effettivo utilizzo dei finanziamenti, e l’applicazione delle msiure sanzionatorio, avverrà  attraverso un Dpcm - su proposta del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che fisserà i criteri per il monitoraggio degli investimenti.

Nasce dunque, il “cronoprogramma” nel duplice intento di stimolare  le amministrazioni alla effettiva utilizzazione delle risorse ed a favorire la prioritaria realizzazione di quegli interventi la cui canteriabilità potrebbe essere immediata.

Segnaliamo, ancora, l’innovazione più rilevante contenuta nello schema di decreto legislativo che si occupa della valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche .

Il testo prevede che ogni Ministero al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, predisponga un documento pluriennale di pianificazione che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d’investimento per opere pubbliche.

Il Documento redatto in linea con quanto previsto dall’art. 40, comma 2 lettre g) ed i) della legge 31 dicembre 2009, nb.196 avrà cadenza triennale; i relativi contenuti dovranno essere traslati nei contratti di programma stipulati ocn le aziende vigilate.

Una ulteriore soglia di trasparenza è prevista al comma 6 dell’art. 2 che prevede per i Ministeri l’obbligo di trasmettere al CIPE una relazione sullo stato d’attuazione del Documento pluriennale nella quale è dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, purché congruamente motivati.

I ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali  allo scopo di identificare gli interventi necessari. La valutazione delle singole opere viene svolta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità al fine di individuare le soluzioni ottimali per il raggiungimento degli obbiettivi identificati nella valutazione ex ante. All’esito di questi passaggi, le opere selezionate vengono inserite nel documento.

Le opere vengono poi sistematicamente valutate ex post per misurarne l’utilità a partire dal momento in cui esplicano gli effetti per cui sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla messa in funzione. Obiettivo della valutazione è misurare l’impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonché l’economicità e l’efficienza della loro realizzazione.

La valutazione, ove utile, può essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non ancora entrate in funzione, mirando ad accertare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere.

Tanto la valutazione ex ante che quella ex post sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli ministeri ovvero soggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori sia pubblici che privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

Aldo Scaramuccia