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Infrastrutture, le nuove disposizioni in materia ambientale

La Legge 24 marzo 2012, n. 28

Roma, 26 marzo 2012 - E' stata pubblicata sulla GU n. 71 del 24 marzo 2012 la Legge 24 marzo 2012, n. 28,di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Come i Lettori ricordano, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 4 marzo 2010, (all’esito della procedura di infrazione n. 2007/2195 - causa C-297/08), ha dichiarato che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non essendo state adottate, per quanto riguarda la regione Campania, le misure necessarie ad assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute e per l’ambiente e, in particolare, non essendo stata creata una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento.

Ne seguiva una lettera di messa in mora in data 30 settembre 2011, con la quale la Commissione , nel richiedere all’Italia l’invio di ulteriori informazioni circa i provvedimenti adottati o da adottare per dare esecuzione alla citata sentenza, ha ulteriormente evidenziato che «nonostante la normativa comunitaria non osti ad una cooperazione interregionale e tra Stati membri nella gestione dei rifiuti», anche detta soluzione appare impraticabile alla luce del fatto che «le Autorità italiane non sono state in grado di assicurare l’invio di rifiuti verso impianti fuori della Campania in misura adeguata, come attestato dalle notizie apparse sulla stampa in merito ai problemi giuridici e tecnici che hanno impedito l’invio in altre regioni o in altri Paesi dei quantitativi di rifiuti che le Autorità italiane avevano previsto di spedire fuori regione».

Il termine assegnato per fornire le informazioni richieste, scaduto il 15 gennaio, rendeva necessario dar conto ai competenti organi dell’Unione europea delle misure già poste in essere per riscontrare quanto richiesto, divenendo indispensabile adottare provvedimenti idonei ad affrontare l’emergenza rifiuti nel nostro Paese.

Questo lo sfondo sul quale si è innestata la decretazione d’urgenza e la successiva conversione in legge , allo scopo di predisporre le misure necessarie ad adempiere alle indicazioni giunte, in più occasioni, dalla giurisprudenza e dall’amministrazione dell’Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti e di trattamento dei materiali da riporto.

Indichiamo all’attenzione dei Lettori - nel testo che si compone di soli quattro articoli – la disposizione di cui all’art. 3, con il quale si chiarisce che i riferimenti al suolo, di cui al Codice ambientale, si intendono riferiti anche ai  materiali da riporto.

Il «materiale di riporto storico» è costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il «terreno naturale», si sono assestati determinando in molte città un nuovo orizzonte stratigrafico.

Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, qualificando il materiale di riporto come autonoma matrice ambientale alla stregua del «suolo» e del «sottosuolo», lo escludeva dalla disciplina dei rifiuti e lo assoggettava, sempreché contaminato, alla ordinaria procedura di «bonifica» dei suoli.

Il secondo comma della nuova norma – che modifica l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, si intende chiarire che in sede di definizione con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 dovranno essere stabilite le condizioni alle quali il materiale di riporto di cui all’articolo 185, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è da considerarsi sottoprodotto e non rifiuto.

Aldo Scaramuccia

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