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Briciole di pane

Insidia stradale, inapplicabilità dell'art. 2051 Codice Civile

Corte di Cassazione, Sentenza 22 ottobre 2013, n. 23919

Roma, 21 novembre ’13 – In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A per difetto di manutenzione della strada pubblica

 

Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).

 

Grava inoltre sul danneggiato l’onere della prova della non visibilità dell’insidia e della non prevedibilità dell’evento (Cass., 26 aprile 2013, n. 10096)

 

Queste le argomentazioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione che proponiamo in lettura, in tema di applicabilità dell’art. 2051 Codice Civile  nei casi di sinistro causato da insidia stradale.

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza della Corte di Cassazione