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Briciole di pane

Insidia stradale, sentenza della Cassazione penale

La Cassazione penale sulla responsabilità per lesioni

Roma, 2 settembre 2011- Nell’ipotesi in cui il soggetto responsabile della manutenzione stradale sia titolare di poteri, oltre che di organizzazione e di intervento, anche di controllo, tale posizione soggettiva è idonea a delineare  un preciso profilo di responsabilità colposa a carico del medesimo.

Sostiene la Corte che un tale soggetto abbia l’obbligo di attivarsi comunque, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo, eliminando l'insidia creatasi sulla strada,

Né può ritenersi, si legge nella pronuncia, una esimente dalle responsabilità connesse con tale qualifica, la circostanza che il soggetto responsabile non abbia avuto segnalazione  dell’insidia presente sull’infrastruttura..

E ciò - proseguono i Giudici – perché le funzioni affidate e la derivante posizione di garanzia, obbligano non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente.

Questi, in sintesi, i contenuti  della sentenza n. 27035 dell'11 luglio 2011 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione .

  Casazione Penale Sent. 27035 del 2011