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Briciole di pane

La nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza della PA

Al via il riordino della disciplina

Roma, 8 aprile 2013 -   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ,di attuazione dell’articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Il provvedimento – che entrerà in vigore il prossimo 20 aprile - risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e devono essere mantenuti aggiornati . I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali .

Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito civico – art, 5) non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente,non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Il documento o il dato richiesto deve essere pubblicato sul sito entro trenta giorni dalla richiesta.  

Ambito di applicazione

ll testo pubblicato conferma  l’impianto di quello già approvato in sede preliminare il 22 gennaio scorso, apportando alcune limitate modifiche introdotte dal Garante della Privacy, CIVIT, ANCI, Conferenza Unificata, e registra una significativa variazione in ordine alla diversa definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui all’art.11.

Nella prima stesura  per “Pubblica amministrazione” si intendevano le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e successive modificazioni, nonché le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ( si considerano in controllo pubblico le società sottoposte a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche). 

Nel testo promulgato, resta immutata la previsione del comma 1 , in ordine all’applicabilità delle nuove disposizioni  a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165 e successive modificazioni. che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi  a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici  . Tuttavia, per effetto del nuovo comma 2, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 . 2.

Il contenuto della disciplina applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Art. 1 commi 15 – 33)

a) Gli obblighi di trasparenza

Le Società individuate dall’art. 11, comma 2 devono pubblicare e rendere accessibili le informazioni relative:

- ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.(comma15) - ai procedimenti di a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. (comma 16)

- Con riferimento alla scelta del contraente (lettera b) del paragrafo che precede), devono essere pubblicate anche le informazioni riguardanti la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;(comma 32)

Le medesime disposizioni si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.(comma 26)

- I risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie .

- Un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

- le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che riguardano gli interessati, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

L’articolato prevede (comma 31) che l’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza resta demandata ad uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

E’ inoltre previsto (comma 33) che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

I restanti commi da 17 a 24 recano disposizioni diverse in materia di disciplina di incarichi arbitrali e di controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture, non direttamente collegate alla tematica del dlgs sulla trasparenza.

b) Le altre disposizioni applicabili

Ai sensi dell’ art. 22 del testo, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente :

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate ;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate ;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate .Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi ;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.(comma 1)

Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari . Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo . (comma 2)

Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui alle lettere precedenti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e a i soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 . Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 lettere da a) a c), è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata .

Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni . Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società , partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate .

Aldo Scaramuccia

  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33