La Responsabilità solidale negli Appalti, le novità introdotte dal Governo
Posta la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni
Roma, 29 marzo 2012 - Attesa per oggi l’approvazione finale - al Senato - del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 recante ”disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” sul quale il Governo ha presentato un maxiemendamento, ponendo ieri la questione di fiducia.
Segnaliamo, tra le modifiche così introdotte, una migliore e più completa definizione della responsabilità solidale negli appalti (vedi anche : Le strade dell’informazione, “Appalti e responsabilità solidale”, 1 febbraio 2012) attraverso l’introduzione di disposizioni sulla disciplina processuale del risarcimento conseguente all’applicazione del comma 2, già introdotto dal testo del decreto legge.
La novella, una volta incardinato il giudizio, prevede che:
• il committente imprenditore o datore di lavoro possa, una volta convenuto in giudizio, invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore
• l’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non sia costituito in giudizio, dovendo tuttavia l’imprenditore indicare i beni del patrimonio del coobbligato sul quale il lavoratore potrebbe soddisfarsi;
• il giudice, una volta accertata la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, possa intentare l’azione esecutiva nei confronti dell’imprenditore solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio dell’appaltatore;
• Il committente imprenditore che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
AS 3194 - disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5
Art. 21 Responsabilità solidale negli appalti
1. L’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 è sostituito dal seguente: 2.
“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto , a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Maxiemendamento 1.900 Governo
All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
«Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».