La riforma del Titolo V della Costituzione approda al Senato
E' all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato
Roma, 30 ottobre 2012 - La riforma del Titolo V della Costituzione fa un passo in avanti. E' approdato all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale” (DDL 3520/S), approvato dal consiglio dei ministri del 12 ottobre scorso. Sono stati nominati relatori il senatore Andrea Pastore del PdL e il senatore Stefano Ceccanti del PD.
Il provvedimento arriva a distanza di undici anni dalla precedente revisione attuata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, interviene sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni prevista dall’articolo 117 della Costituzione, riconducendo, tra l’altro, alla legislazione esclusiva dello Stato le seguenti materie: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, porti marittimi e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale, norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa nonché principi generali dell'ordinamento. Vengono poi attribuite alla legislazione concorrente Stato-Regioni la materia del turismo, i porti lacuali e fluviali, i porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale nonchè la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale.
Viene, inoltre, ridefinito il rapporto fra legislazione statale e regionale nelle materie di competenza concorrente prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i “principi fondamentali”, bensì di fissare la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a 120 giorni per l’adeguamento della legislazione regionale. Nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni viene precisato che la stessa deve essere esercitata nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie di competenza esclusiva. Viene, inoltre, chiarito che la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza.
Il provvedimento arriva a distanza di undici anni dalla precedente revisione attuata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, interviene sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni prevista dall’articolo 117 della Costituzione, riconducendo, tra l’altro, alla legislazione esclusiva dello Stato le seguenti materie: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, porti marittimi e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale, norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa nonché principi generali dell'ordinamento. Vengono poi attribuite alla legislazione concorrente Stato-Regioni la materia del turismo, i porti lacuali e fluviali, i porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale nonchè la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale.
Viene, inoltre, ridefinito il rapporto fra legislazione statale e regionale nelle materie di competenza concorrente prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i “principi fondamentali”, bensì di fissare la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a 120 giorni per l’adeguamento della legislazione regionale. Nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni viene precisato che la stessa deve essere esercitata nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie di competenza esclusiva. Viene, inoltre, chiarito che la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza.