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Briciole di pane

L'anti-autovelox non è vietato se funziona solo da navigatore

Codice della strada. La Corte annulla le pesanti sanzioni

Roma, 19 febbraio 2014 – Un apparecchio "anti-autovelox" non è sempre vietato: lo è solo se è in grado di intercettare un rilevatore effettivamente in funzione, mentre è lecito averlo a bordo se si limita a ricordare al conducente dove sono ubicate le postazioni di rilevamento (a prescindere dal fatto che siano effettivamente attive). Lo afferma, sia pure tra le righe, la Sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza 3853/2014, depositata ieri.
Apparentemente, la pronuncia si limita ad annullare la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il ricorso di un'azienda cui un "antiautovelox" era stato confiscato, applicando il comma 9-bis dell'articolo 45 del Codice della strada. L'annullamento è dovuto all'insufficienza delle motivazioni, perché la sentenza d'appello non spiega esattamente quali sono le funzionalità dell'apparecchio confiscato. Questo punto è fondamentale, perché consente di capire se la norma del Codice è stata applicata correttamente.
È possibile che i giudici d'appello si siano limitati a un'applicazione letterale del comma 9-bis. Esso vieta, dal 1999, produzione, vendita e uso di dispositivi che «direttamente o indirettamente segnalano la presenza e consentono la localizzazione» delle apparecchiature di rilevamento velocità delle forze dell'ordine. Una formulazione rigorosa, che vieta sia i detector in grado di intercettare eventuali onde e raggi emessi dai velocimetri sia i più semplici navigatori (o simili) che hanno in memoria una mappa delle postazioni fisse (vere o presunte) di rilevamento velocità e talvolta ricevono in tempo reale le segnalazioni su appostamenti di pattuglie in corso.
Però nel 2007 il contesto del Codice è cambiato: col Dl 117/07, è diventato obbligatorio presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità. Alla luce di questo, nel 2010 l'Antitrust (chiudendo un'istruttoria) e la Polizia stradale (in una nota di chiarimento) hanno ritenuto che restino vietati solo i dispositivi che intercettano i rilevatori in funzione, mentre invece navigatori e simili sono consentiti. Anzi, sono in un certo senso da incentivare, perché aiutano a raggiungere lo scopo dichiarato del Dl 117/07 rendere palesi i controlli, perché il legislatore ha ritenuto (più o meno a ragione) che ciò dia un effetto di prevenzione e deterrenza.
Dunque, per stabilire se le pesanti sanzioni previste dal comma 9-bis (confisca e multa che oggi è di 802 euro) vadano effettivamente applicate, occorre capire come funzioni il dispositivo sotto esame. Questo non si evinceva dalla sentenza d'appello e tanto è bastato alla Cassazione per annullarla.
La Corte ha aggiunto che sarebbe bastato vedere il sito internet del produttore del dispositivo, per rendersi conto delle sue caratteristiche, ma ciò non rientra nei compiti della Cassazione, che non può entrare nel merito. Per la cronaca, il web conferma che quello oggetto della sentenza è solo un apparato simile a un navigatore.
 

Maurizio Caprino (Il Sole 24 Ore)