Lavori di somma urgenza, esperibilità delle procedure
La Decisione n. 22/2013 della Corte dei Conti Ligure
Roma, 21 maggio 2013 – Una recente pronuncia della Corte dei Conti, che proponiamo in lettura, chiarisce quale sia l’ambito di applicazione della norma di cui all’art.191, comma 3 del d.lgs. 267/00, in materia di deroga alla procedura ordinaria per il pagamento di lavori di somma urgenza.
Tentiamo di cogliere i punti essenziali espressi dalla Corte dei Conti ligure:
• L’art.191 fissa le “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” nel rispetto dei “Principi di gestione e controllo di gestione” (CAPO IV).
• In base al primo comma, l’Ente può attivarsi solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
• il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.
• Il comma 3 dell’articoo configura quindi una sorta di “autorizzazione” da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.
• Tale deroga è ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore, in presenza dei quali Ente può procedere all’ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma, se ricorra sia la - necessità di lavori di somma urgenza che la mancanza (o insufficienza) di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.