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Briciole di pane

Lavori Pubblici, le novità legislative in materia di monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici

L'attuazione della delega ex art. 30 della Legge 31 dicembre 2099, n.196

Roma, 28 dicembre 2011 - Garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Questi gli obbiettivi dei due decreti legislativi, frutto della delega al Governo per la formulazione di criteri e principi direttivi di cui all’art. 30, comma 9 lettere a - g della legge 31 dicembre 2009, n.196, l’uno in tema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e l’altro recante valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche- licenziati venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri.

Valutazione degli investimenti in opere pubbliche; monitoraggio dello stato di attuazione; valutazione ex ante ed ex post delle opere finanziate con fondi statali con verifica, ultimata l’esecuzione, della rispondenza dell’infrastruttura al pubblico interesse; procedure e strumenti di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti;due nuovi fondi (il Fondo Opere e il Fondo Progetti) sui quali devono essere fatte valere le risorse destinate rispettivamente alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche; una banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle Finanze (denominata “ Banca dati delle amministrazioni pubbliche”) alla quale devono affluire i dati anagrafici fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche ed agli stati di attuazione degli nterventi.

Questi alcuni dei punti qualificanti dei due provvedimenti, sui quali azzardiamo qualche breve cenno informativo, nell’attesa di conoscere i testi definitivi di prossima pubblicazione, riformulati sulla base delle indicazioni delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata e di una proposta del Governo.

La valutazione degli investimenti

Le attività di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri,  ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori , pubblici o privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

A ciascun Ministero è demandata la facoltà di predisporre linee guida per la valutazione degli investimenti , finalizzate alla redazione del Documento.  L'attività conseguente è consegnata ad organismi indipendenti, individuati nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999

Ogni Ministero, al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio,redige con cadenza triennale un Documento pluriennale di pianificazione. Il Documento , che include tutti i piani e i programmi d’investimento per opere pubbliche si compone di tre sezioni:

• analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali;

• Metodologia e risultaze della procedura di valutazione, selezione delle opere da realizzare, priorità d’intervento;

• Criteri per la valutazione ex post degli interventi individuati  ed esiti delle valutazioni ex post già effettuate.

La valutazione ex ante

Ogni singola Amministrazione provvede – attraverso lo strumento dello studio di fattibilità - ad effettuare una valutazione ex ante delle singole opere.

Su questa base, vengono poi selezionate le opere da includere nel Documento di pianificazione. Fatta salva comunque la disciplina in materia di Finanza di progetto di cui al Codice Appalti, le opere non incluse nel documento non possono essere ammesse a finanziamento

Gli studi di fattibilità  per opere relative ad infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell’art. 161 del Codice Appalti e successive modificazioni.

All’evidenza poi il particolare presidio della efficienza e trasparenza della spesa nel caso di opere il cui costo stimato sia superiore a dieci milioni di euro .

Per opere di tale rilevanza economico- finanziaria si richiede l’analisi dei rischi, da presentarsi in allegato allo studio di fattibilità.

A tale studio si richiede di esplicitare le condizioni di realizzabilità dell’opera, i soggetti coinvolti nel processo di attuazione, i fattori di criticità nelle fasi di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione, nonché le azioni che l’amministrazione intende compiere per contrastare le criticità individuate.

In assenza di tale elaborazione, costantemente aggiornata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, l’opera non può essere inserita nel documento, né avviate le procedure di affidamento.

La valutazione ex post

Allo scopo di misurare l’efficacia e l’utilità delle opere realizzate, ciascun Ministero provvede ad effettuare una valutazione ex post delle opere - si noti: la verifica può essere estesa ad opere incomplete o in via di realizzazione - e misura la fruibilità la funzionalità delle opere già collaudate e gli eventuali scostamenti rispeto agli obbiettivi previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere.

Oggetto della valutazione: singole opere pubbliche o raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali.

Il monitoraggio sull’utilizzo dei finanziamenti

L' obbligo di provvedere alla verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, accompagnato dal dovere di  comunicare l’esito del controllo al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, grava sulle singole Amministrazioni.

E i cirteri cui ispirare tale attività di monitoraggio? 

Ecco una  novità di rilievo: la definizione di un sistema di verifica dell’utilizzo di finanziamenti per opere pubbliche nei tempi previsti è demandata ad un DPCM, previo parere del Cipe, su proposta del Ministro dell’Economia delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico.

E non basta. Sarà infatti il medesimo DPCM a disporre, in caso di mancato avvio, le procedure e  le modalità di definanziamento automatico delle opere. Il termine a quo che determinerà la riallocazione delle risorse nei fondi disponibili sarà individuato  sulla base di parametri temporali , volti a stimolare una maggiore tempestività delle procedure di spesa e distinti  per:

1. Livello progettuale;

2. Tipologia di aggiudicazione;

3. Classificazione di opere ;

4. Costo complessivo;

5. Procedura di spesa

Aldo Scaramuccia