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Briciole di pane

Lavori Pubblici, modificata la disciplina del monitoraggio delle opere in corso di attuazione

Il Decreto 1 agosto 2013 del Ministero dell'economia e delle Finanze

Roma, 4 settembre 2013 - Delega al  Governo per l'adozione, entro un anno dal 1 gennaio 2010  (data di entrata in vigore della  legge 31 dicembre 2009, n. 196), di uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, adottando  regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere, nonché prevedendo l'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere ed un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
 

Questo l'impianto originario dell'art. 30, commi 8 e 9 della legge Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" finalizzata al controllo ed all'efficientamento delle procedura di spesa in materia di opere pubbliche.poi attuato con l'art. 5 del  Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,("Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti")

L'art. 5 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  prevede l'individuazione del dettaglio delle informazioni, che costituisce il contenuto informativo minimo oggetto del monitoraggio, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,

Tale provvedimento, emesso per la prima volta il 26 febbraio 2013 ("Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemigestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), fissa al 31 ottobre 2013 il termine  per  l'invio  dei dati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere al database istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato .


Ed ecco le novità  del Decreto Mef pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale;

  • il termine per l'invio dei dati slitta al 1° aprile 2014.
  • In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.
  • Previsto  dal 30 ottobre 2013 l'avvio in  via sperimentale del  monitoraggio delle opere pubbliche individuate dall decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2013, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

     

 

Aldo Scaramuccia

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