Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Lazio, approvata la Legge di Stabilità regionale 2014

Uno sguardo sintetico alla politica finanziaria della Regione per il prossimo anno

Roma, 12 dicembre 2013 - La Regione Lazio ha approvato le linee di indirizzo politico finanziario per il prossimo esercizio 2014.

 

La legge di Stabilità, il cui testo proponiamo in lettura, entrerà in vigore il 1 gennaio 2014 e dispone alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", finanziamenti per 32.845.763,96 euro per il 2014, 190.160.811euro  per il 2015, 160.400.000 euro per il 2016.

 

Le risorse destinate al potenziamento della A24  ammontano  a 20.000.000 euro per il 2015 e 2.000.000 per il 2016.

 

Segnaliamo, da ultimo, le disposizioni in materia di incentivi alla nascita di nuove iniziative d'impresa contenute nell'art.7, che riportiamo di seguito per comodità di consultazione.

 

 

Regione Lazio - Legge di Stabilità regionale 2014

 

(omissis)

 

 Art. 7 (Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative)

 

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 25 – 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, è istituito un Fondo, denominato “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”.

 

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese per la gestione relative al primo anno di attività.

 

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi sentita la competente commissione consiliare, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.

 

(omissis)

Aldo Scaramuccia