Le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara
L'insindacabilità da parte del giudice amministrativo
Roma, 12 aprile 2011 - Possono le valutazioni tecniche delle commissioni di gara, formare oggetto del sindacato di merito del giudice amministrativo?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 08/03/2011, n. 1464, ha chiarito che il giudice amministrativo, in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d’appalto, non può sindacare le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, salvo che gli vengano sottoposte specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione.
Le commissioni di gara nel valutare l’idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara esercitano un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri., alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte.