Legge comunitaria 2009
Legge 4 giugno 2010 n. 96 Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Legge comunitaria 2009)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 n. 138/L la Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”. Di particolare interesse, nel quadro delle direttive recepite con il provvedimento, la Direttiva 2008/96/CE del Parlamento e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. La norma di cui all’articolo 3 della Direttiva (Valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura) impone agli Stati membri di effettuare una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura. La valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale espone le considerazioni in materia di sicurezza stradale che contribuiscono alla scelta della soluzione proposta e fornisce inoltre tutte informazioni necessarie all’analisi costi/benefici delle diverse ipotesi valutate. La norma di cui all’articolo 4 della Direttiva (Controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura) prevede che i controlli della sicurezza stradale costituiscano parte integrante del processo di ideazione del progetto di infrastruttura nelle fasi degli studi preliminari, della progettazione particolareggiata, nella fase di ultimazione e nella prima fase di funzionamento e che il controllore designato al controllo delle caratteristiche di ideazione di un progetto infrastrutturale, indichi, in una relazione di controllo per ciascuna fase del progetto di infrastruttura, gli aspetti della progettazione che possono rivelarsi critici per la sicurezza. Si segnala, inoltre, la Direttiva 2008/114/CE/Consiglio relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Esistono nella Comunità infrastrutture critiche, la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero. È opportuno che tali infrastrutture siano individuate e designate come tali attraverso una comune procedura. La valutazione dei requisiti di sicurezza per tali infrastrutture dovrebbe essere effettuata in base ad un approccio minimo comune. L’efficace individuazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità nei settori specifici richiede comunicazione sia fra i proprietari/operatori delle infrastrutture e gli Stati membri, sia fra gli Stati membri e la Commissione. Con il termine «infrastruttura critica» si intende un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro, a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni. Con il termine «infrastruttura critica europea» (ECI) si intende un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri.
Legge 4 giugno 2010 n. 96. Legge comunitaria 2009
Direttiva 2008/96/CE. Sicurezza delle infrastrutture stradali