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Briciole di pane

Libertà di stabilimento su tutto il territorio dell'Unione Europea per le SOA

Lo ha stabilito una Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Roma, 17 giugno 2015 - Quale sia l’esatta natura dell’attività di attestazione svolta dalle SOA e l’applicazione, nei confronti di tali organismi, di quanto disposto sia dalla direttiva 2006/123 che dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.


Sono questi gli interrogativi ai quali la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risposto ieri, con la pronuncia che proponiamo in lettura.


In sintesi:


Le SOA sono imprese a scopo di lucro che esercitano le loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun potere decisionale connesso all’esercizio di poteri pubblici; le attività di attestazione delle SOA non configurano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE.

 

Ne segue che la verifica, ad opera delle SOA, (della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché del mantenimento del possesso dei requisiti relativi alla situazione personale del candidato o dell’offerente) non può essere considerata un’attività riconducibile all’autonomia decisionale propria dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, dato che siffatta verifica è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale. Tale verifica è eseguita sotto una vigilanza statale diretta ed ha la funzione di agevolare il compito delle autorità aggiudicatrici nel settore degli appalti pubblici di lavori, la sua finalità essendo quella di consentire a queste ultime di assolvere la propria missione conoscendo in maniera precisa e circostanziata la capacità sia tecnica che finanziaria degli offerenti.


L’articolo 51, primo comma, TFUE deve, quindi,  essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione.

 

Sul tema della libertà di stabilimento infine , l’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sedelegale nel territorio nazionale.

Aldo Scaramuccia

  La sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 giugno 2015