Licenze, cambiano le regole
Solo le aziende con sede legale in Italia potranno chiedere quella nazionale
Milano, 9 maggio 2011 - Cambia il quadro autorizzatorio per il trasporto ferroviario, con la nascita della licenza nazionale passeggeri, necessaria per svolgere in Italia i servizi interni. Il nuovo regime è in vigore dallo scorso 8 aprile con la pubblicazione in Gazzetta, del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 2 febbraio 2011. Il provvedimento applicativo della legge 99 del 23 luglio 2009 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in - materia di energia». Non c'entra nulla con le ferrovie, ma con un vizio tipicamente italiano il legislatore ha introdotto due articoli, il 58 e il 59 che riguardano, guarda caso, proprio i requisiti e le limitazioni per Io svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Fino al 7 aprile un'impresa che avesse voluto operare doveva essere in possesso di una licenza, rilasciata in Italia o in un Paese della Ue, e di un titolo autorizzatorio, rilasciato dal Ministero che prevedeva, tra gli altri requisiti la clausola di reciprocità. In soldoni poteva operare sul mercato italiano in concorrenza se il Paese di provenienza aveva liberalizzato il corrispondente segmento di mercato ferroviario.
Adesso il quadro cambia. E si crea un doppio regime autorizzatorio: la licenza, chiamiamola europea, rilasciata facendo riferimento alla legge 188/2003 riconosciuta in tutta l'Unione con la quale le imprese possono svolgere in Italia qualsiasi servizio merci e i servizi passeggeri internazionali, compresi quelli che prevedono il cabotaggio interno, e la licenza nazionale, ottenuta la quale come recita il decreto, è possibile «lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale».
II titolo autorizzatorio non c'è più ma il requisito della reciprocità rimane e si aggiunge ad altri (competenza professionale, capacità finanziaria a svolgere i servizi per almeno un anno, -esibizione di business plan e garanzia dei servizi minimi ai passeggeri) che rendono piuttosto severo il rilascio. In più, e fondamentali per gli effetti del decreto come vedremo fra un attimo, gli obblighi di avere sede legale in Italia e di soddisfare il requisito del-la reciprocità anche per le imprese controllate da altre aventi sedi all'estero.
E qui che il legislatore, con un'abile mossa, chiude parzialmente il mercato alle imprese straniere. Perché un'azienda, poniamo tedesca, (dove il mercato è aperto) fino a oggi poteva operare in Italia grazie alla licenza europea, dopo aver ottenuto il titolo autorizzatorio, mentre adesso deve per forza aprire una sede italiana. E questo indipendentemente dalla reciprocità.
E ancora: «qualora intervengano modificazioni nell'assetto societario, organizzativo e giuridico, l'impresa ferroviaria titolare di una licenza nazionale passeggeri deve chiedere la conferma della propria licenza». Se ne deduce che se la partecipazione di un'azienda straniera in un'impresa ferroviaria italiana, diventa quota di controllo, scatta l'obbligo della reciprocità. Un paletto alla crescita di Snef in NTV?
Il Ministero non la pensa così e in una nota, dopo il nostro articolo, precisa: «Le imprese straniere hanno libera facoltà di chiedere e — se ne hanno i requisiti — di ottenere la licenza ferroviaria nazionale italiana, purché, nel Paese in cui hanno sede legale, sia concesso di fare altrettanto anche alle società italiane. Si chiama reciprocità. E la norma non è certo né scandalosa né antillberale». Messo le imprese già attive in Italia hanno 12 mesi di tempo per chiedere, o la conversione della licenza europea in quella nazionale — se non hanno interesse a operare servizi internazionali e cargo — oppure il rilascio della licenza nazionale da affiancare a quella di cui già sono in possesso.