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MEF, disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale

Roma, 4 aprile 2011 - Il decreto e' diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi Infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonche' i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole.

La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree Sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonche' con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il provvedimento fa salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.

  Il Decreto del MEF sulla perequazione infrastrutturale