MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 30 luglio 2010 - Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219 e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 lugli
La Polizia di Stato ha fornito alcune indicazioni operative sulle norme introdotte dalla recente legge 29 luglio 2010 n. 120('Disposizioni in materia di sicurezza stradale'), a modifica del Codice della strada, entrata in vigore il 13 agosto 2010. Si tratta, in sintesi, delle disposizioni che più incidono, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, sui livelli di sicurezza stradale e sul fronte di prevenzione degli incidenti: sono quelle sulla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sulla revoca della patente, sulla circolazione dei ciclomotori, sull'uso delle cinture di sicurezza, sull'utilizzo di lenti o altri apparecchi durante la guida (modifiche agli articoli 97, 126-bis, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219,e 219-bis del Codice della strada). Tra le novità di maggiore impatto già in vigore, c'è la tolleranza zero sull'assunzione di alcool da parte di neopatentati (con patente da meno di 3 anni), minori di 21 anni e persone che svolgono a livello professionale attività di trasporto di persone o cose. Inoltre, non potrà più ottenere la patente chi per due volte ha causato un incidente con una lesione colposa. Il 50% delle entrate delle sanzioni per eccesso di velocità dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade.