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Ministero dell'Interno, News Antimafia

La circolare 8 febbraio 2013

Roma, 12 febbraio 2013 – Anticipata al 13 febbraio 2013 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al   Libro II del Codice Antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159).



L’art. 119, comma 1 del Codice Antimafia prevedeva l’applicabilità delle relative disposizioni, decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento, ovvero, quando più di uno dall’ultimo dei regolamenti riguardanti la modalità di funzionamento della Banca dati.



Il decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012)  recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia” , prevede l’entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia due mesi dopo l’avvenuta pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, e quindi in maneira del tutto autonoma rispetto all’effettiva attivazione della Banca Dati.



Il Ministero dell’Interno , attesa la necessità di chiarire la disciplina applicabile nel periodo transitorio, ha fornito con la Circolare 8 febbraioi prim, che proponiamo ai Lettori , i primi   chiarimenti interpretativi  finalizzati ad un’omogenea applicazione delle nuove disposizioni sul territorio nazionale.

Aldo Scaramuccia

  La circolare 8 febbraio 2013