Nell'Ue più semplici le immatricolazioni
Proposta di regolamento sui veicoli
Roma, 10 maggio 2012 – Semplificazione e armonizzazione delle procedure di reimmatricolazione dei veicoli in un altro stato membro dell'Unione europea, che attualmente costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. È questo lo scopo principale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione lo scorso 4 aprile.
La proposta prevede che uno stato comunitario possa chiedere l'immatricolazione nel suo territorio di un veicolo immatricolato in un altro stato membro, solo se l'intestatario della carta di circolazione ha la sua residenza normale nel suo territorio. I criteri per determinare la residenza normale sono differenziati fra persone fisiche e persone giuridiche. Per le persone fisiche che non agiscono nell'ambito della loro attività professionale si deve fare riferimento all'art. 7 della direttiva 83/182/CEE del 28 marzo 1983. Per le imprese, invece, i criteri proposti si riferiscono al luogo di stabilimento o di attività. Pertanto, in caso di veicoli immatricolati a nome di un'impresa nello stato membro in cui essa è stabilita e utilizzati da dipendenti con residenza normale in un altro stato membro, quest'ultimo non potrà esigere l'immatricolazione nel suo territorio. Se l'intestatario della carta di circolazione trasferirà la sua residenza normale in un altro stato membro, dovrà chiedere l'immatricolazione del suo veicolo entro i sei mesi seguenti il suo arrivo. Durante tale periodo, l'uso del veicolo non potrà essere limitato dallo stato membro di arrivo.
Strettamente collegata alle novità da introdurre, diventerà fondamentale la cooperazione fra le autorità degli stati membri, con un reciproco scambio di dati e informazioni in forma elettronica che potrà risultare utile anche al fine di impedire pratiche fraudolente. La proposta di regolamento mira anche a introdurre regole uniformi per l'immatricolazione temporanea dei veicoli, con lo scopo di agevolare il commercio intra-Ue dei veicoli usati e colmare il vuoto fra l'immatricolazione nel primo stato membro e la reimmatricolazione nel secondo. La validità dell'immatricolazione temporanea sarà limitata a 30 giorni. Tale periodo temporale risulta essere compatibile con l'art. 15 della direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina la copertura assicurativa dei veicoli spediti da uno stato membro in un altro. Oltre a ciò, la proposta di regolamento intende introdurre regole armonizzate sull'immatricolazione professionale dei veicoli. Nella maggior parte degli stati membri esistono sistemi di immatricolazione riservati a costruttori, assemblatori, distributori e commercianti per gli autoveicoli che possiedono o per l'effettuazione di prove. Attualmente, però, gli operatori professionali si astengono dall'utilizzare immatricolazioni professionali al di fuori del territorio nazionale, poiché queste spesso non sono riconosciute dagli altri Stati membri, di solito a causa dell'assenza di una carta di circolazione ufficiale. La proposta di regolamento prevede la creazione di un sistema per fare in modo che le immatricolazioni professionali concesse a costruttori, assemblatori, distributori e commercianti stabiliti in uno stato membro siano riconosciute negli altri stati membri.
Queste, dunque, in sintesi, le novità della proposta di regolamento che dovrà ora essere esaminata secondo l'ordinario iter procedurale legislativo. Una volta approvato, il regolamento dovrà essere applicato decorso un anno dalla sua entrata in vigore.