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Offerta anomala, è legittimo ripetere la verifica dopo il cd "taglio delle ali"?

L'opinione del Consiglio di stato

Roma, 8 febbraio 2016 - Nell'opinione della Corte di Giustizia delle Comunità europee (C. Giust. CE 27 novembre 2001, CC285286/99) è legittimo Il potere delle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica non solo le offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia ma anche quelle  che, pur collocandosi al di sotto della soglia di anomalia, appaiano ciò non di meno sospette.

 

Si colloca, dunque, sulla stessa linea,  l’art.86 c.3  del Codice dei Contratti secondo cui  la stazione appaltante può procedere ad una seconda verifica di congruità delle offerte che avevano superato il primo vaglio, poiché in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta purchè sussistano “elementi specifici” a sostegno del relativo giudizio reso sulle stesse.

 

Non è, quindi, precluso alla Staziona appaltante procedere ad una seconda verifica delle soglie di anomalia dopo il cd "taglio delle ali".

 

È questa, in estrema sintesi, l'opinione spressa dal Consiglio di Stato nella recentissima sentenza che proponiamo in lettura, in tema di verifica delle offerte anomale.

 

 

Riferimenti legislativi

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

 

(omissis)


 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

 

(art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (1).

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta (2).

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. [Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio] (3).

 

(omissis)


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(1) Il comma 3-bis, aggiunto dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è stato così sostituito, con i commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123.

(2) Il comma 3-bis, aggiunto dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è stato così sostituito, con i commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123.

(3) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater.

AS

  La Sentenza del Consiglio di stato