Offerta anomala e verifica di congruità
TAR Salerno, Sentenza n. 415 del 2014
Roma, 3 aprile 2014 - Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento; con la presentazione delle giustificazioni, l’impresa può sempre operare modulazioni dell’offerta a suo tempo presentata, con la conseguenza che, mentre resta immodificabile l’offerta economica in quanto tale, possono invece essere modificate ed integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, purché l’offerta risulti nel suo complesso coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione; l’esame delle giustificazioni rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, per cui solo in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell’apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità ; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta e delle sue voci, poiché così facendo invaderebbe una sfera propria della P.A; il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non la richiede, di contro, nell’ipotesi di esito positivo della verifica, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem, con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente.
Il Tar Salerno ha riassunto in questo modo il quadro di riferimento delle regole in tema di verifica della congruità dell'offerta anomala, nella pronuncia che proponiamo in lettura.