Offerta anomala, limitatamente sindacabile la discrezionalità tecnica della stazione appaltante
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2220 del 2014
Roma, 13 maggio 2014 - L’attendibilità dell’offerta in una gara d’appalto va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme.
La verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala (artt. 86-87 del d.lgs. n. 163/2006) attiene all’economia ed alla scienza delle costruzioni e, come tale, ha natura globale e sintetica, vertendo questa sulla serietà, o meno, dell’offerta nel suo insieme.
L’impresa è chiamata a dimostrare la non anomalia della propria offerta, dimostrando la corrispondenza tra il prezzo offerto in gara ed il punto minimo di equilibrio economico dell’affare collegato alla somma di tutti i fattori di costo, contrattualmente rilevanti, che sono stati posti a base dell’elaborazione del suo “business plan".
Nel procedere al controllo di anomalia, la stazione appaltante emetta un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’offerta economica - nel suo complesso - intesa al fine di verificarne la credibilità; il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali.
Ne segue che il giudizio sull’uso della discrezionalità tecnica dalla stazione appaltante possa essere sindacato dal giudice solo ed esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria ed esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Il giudice non può, dunque, verificare autonomamente la congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria dell’Amministrazione.
Con questi argomenti, contenuti nella pronuncia che proponiamo in lettura, il Consiglio di Stato ha recentemente definito i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante.