Offerte anomale, la Regione Sicilia cambia le regole
Uno sguardo alle modifiche alla legge regionale sugli appalti approvate la scorsa settimana
Roma, 15 luglio 2015 – Eliminazione delle offerte anomale con l’abolizione del massimo ribasso come criterio preferenziale per l’aggiudicazione dei lavori; obbligo per le imprese che offrono ribassi superiori al 25% di fornire adeguate motivazioni tecnico-economiche; esclusione delle offerte che superano del 10% la soglia di anomalia. Sono queste le principali novità in materia di disciplina degli appalti pubblici, contenute nella nuova legge approvata la scorsa settimana dalla Assemblea Regionale siciliana.
La novità principale, tuttavia, sembra essere l’introduzione di un nuovo meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle offerte (vedi l’art. 3 del nuovo testo che modifica l’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011).
Il nuovo criterio, in sintesi.
La stazione appaltante calcolerà la soglia di anomalia attraverso la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.
Il valore così determinato dovrà essere incrementato o ridotto percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima; in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ipotesi in cui si applica l'articolo 86, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006.
È, inoltre, espressamente previsto che quanto precede sia applicabile sino al 31 dicembre 2015, termine stabilito dall'art. 253, comma 20 bis del decreto legislativo n. 163/2006.