Omessa VIA, l'orientamento della Corte di Giustizia Ue
Corte di Giustizia UE , Sent. 14.03.2013 n° C-420/11
Roma, 16 maggio 2013 – Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue contribuisce a chiarire l’effettiva portata delle norme in tema di impatto ambientale e sviluppo infrastrutturale e degli effti connessi al mancato rispetto di quanto previsto.
Come si ricorderà sin dal 1985 (Direttiva 85/337/CE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo che ne risulta dalle Direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003) le tematiche della partecipazione dei cittadini alle procedure decisionali in materia sono state all’attenzione del Legislatore.
Tanto da essere trasfuse e disciplinate nelle linee guida tracciate dalla Convenzione UN/ECE in materia ambientale (firmata nella cittadina danese di Aarhus nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, cui aderiscono 39 Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e l'Unione Europea)
La Convenzione ,considerata un nuovo modello di trattato internazionale in cui diritti umani e tutela ambientale trovano affermazione e sostegno reciproco -stabilisce il diritto, per il pubblico interessato, di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. Agli interessati deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni, di cui le autorità pubbliche devono tener conto.
la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle seguenti questioni, nel quadro di un contenzioso per danni richiesti dal titolare di un bene che avrebbe dovuto esserre valutato nel quadro dei fattori elencati dall'art.3 Direttiva 85/337/CE del Consiglio, del 27 giugno 1985 , per l'effettuazione di una Valutazione d'impatto ambientale, poi omessa:
- Quale sia la nozione sostanziale di beni materiali, indicati dalla normna della Direttiva citata tra i fattori sui quali devono essere valutati gli effetti direttio ed indiretti di un progetto;
- Se la VIA sia finalizzata anche a tutelare i singoli contro i danni patrimoniali causati dalla diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà, a seguito della definizione del correlato progetto.
Ecco, in sintesi, le risposte della Corte ad entrambi i quesiti:
• L’articolo 3 della Direttiva 85/337/CE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto sul valore di beni materiali;
• I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva;
• L’omessa valutazione dell’impatto ambientale , di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto
• Al giudice nazionale spetta verificare se siano soddisfatte le prescrizioni del diritto dell’Unione Europea, applicabili al diritto al risarcimento, con particolare riferimento all’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti,.