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Briciole di pane

Omessa manutenzione, la responsabilità per danni dell'ente proprietario

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Roma, 13 novembre 2014 - La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato.

 

La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

 

Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, con la sentenza che proponiamo  in lettura, sottolineando l'obbligo per gli enti proprietari di segnalare all'utenza le condizioni di pericolo all' scopo di esercitare efifcacemente i compiti di custodia.

 

A.S

  La sentenza della Cassazione Civile