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Briciole di pane

Omicidio stradale e lesioni personali stradali, verso la nuova disciplina

La Camera dei Deputati ha approvato ieri il disegno di legge di riforma del Codice della Strada

Roma, 29 ottobre 2015 - 3.650 vittime della strada nel 2013; 1.000 morti e 35 mila feriti in conseguenza di incidenti stradali, talvolta imputabili a comportamenti dolosi e spesso gravemente colposi dei conducenti, registrati tra il 2008 e il 2012.

 

Dalla lettura delle statistiche aggiornate del Centro nazionale di controllo sulla sicurezza stradale SI RILEVA il 40 per cento degli incidenti stradali gravi e mortali è causato dalla guida sotto l'effetto di alcol ovvero di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

C'è di peggio. Secondo un’indagine dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione promossa dalla Fondazione per la sicurezza stradale ANIA, il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le regole pur essendo consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli scontri stradali.

 

In Italia, l'omicidio stradale è la prima causa di decesso,  tra i giovani di età compresa tra i venti e i trentacinque anni.  Un drammatico primato europeo, per abbattere il quale l’Aula della Camera ha approvato, ieri, il disegno di legge che introduce nell’ordinamento i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali e  la nuova sanzione del cd “ergastolo della patente”.

 

Nell’attesa di conoscere il testo definitivo, ecco le novità contenute nel testo licenziato dalle Commissioni per l’Aula,

 

Cagionare colposamente la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sarà punito con la reclusione da due a sette anni; causare una lesione personale grave comporterà la reclusione da tre mesi ad un anno, elevabile, in caso di lesioni gravissime, ad una pena compresa tra uno e tre anni.

 

Ergastolo della patente: potranno trascorrere dai quindici ai trenta anni prima che il soggetto condannato per le ipotesi di cui al nuovo articolo 589 bis del Codice penale possa conseguire una nuova patente.

 

La parola passa al Senato.

 

Riferimenti normativi

 

PROPOSTA DI LEGGE n. 3169 APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 A


Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio stradale).

 

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). –

«Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. – (Circostanza aggravante). – Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni ».

 

Art. 2. (Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquiese 590-sexies del codice penale).

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). –

«Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono diminuite della metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. – (Circostanza aggravante). – Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. (omissis) Art. 6. (Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. (omissis)

Aldo Scaramuccia