Omissione di soccorso, è sufficiente la verificazione del sinistro
Corte di Cassazione, Sentenza 1 aprile 2014, n. 15040
Roma, 8 aprile 2014 – In tema di omissione di soccorso (art. 189, comma 7, del C.d.S.) è la solidarietà sociale che deve essere preservata quando siano in discussione i beni della vita e dell’incolumità individuale di chi versi in stato di pericolo; tale tutela trova fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi (art. 189, co.1, C.d.S.) per proteggere altri utenti coinvolti nell’incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
La condotta omissiva può essere considerata una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso (art. 593, 2 Cod. Penale) ascrivibile a chiunque ponga in essere un antefatto non punibile (il snistro stradale) idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.
L'elemento soggettivo del reato è, dunque, integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità di un rischio di danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
Il combinato disposto dei commi 1, 6, 7 dell’art. 189 non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione ed all’accertamento di un reato quanto al semplice verificarsi del sinistro, ricollegabile al comportamento del soggetto che ometta di fermarsi e prestare assistenza.
E’ questo il recente inquadramento dei principi interpretativi della fattispecie di cui all’art. 189, comma 7 del Codice della Strada, operato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia che proponiamo in lettura.
Riferimenti Normativi
Codice della Strada
(Decreto legislativo n. 285 del 1992)
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 189.
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.
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(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma aggiunto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).