Opere pubbliche: gare, requisiti di partecipazione
Manuale per il controllo dei requisiti ex artt. 78, 79 del Dpr 207 del 2010
Roma, 1° settembre 2011 - Con la recente entrata in vigore del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (DPR 207 del 2010), l’Autorità per la Vigilanza ha ritenuto la necessità di procedere ad un intervento di raccordo interpretativo con le norme del Codice, allo scopo di fornire agli operatori un quadro applicativo privo di incertezze, procedendo alla redazione di un “Manuale di dimostrazione dei requisiti ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 e delle procedure di verifica e valutazione da parte delle SOA” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2011, n.182.”
Corredato da schede di sintesi delle prescrizioni impartite Il documento individua le corrette modalita` operative cui devono attenersi le SOA, tenuto conto che, qualora la documentazione sia prodotta in originale dalle imprese, le stesse ``possono limitare la verifica ad un riscontro formale dell`autenticita` della documentazione, e procedere in ulteriori verifiche presso i soggetti depositari e/o emittenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o irregolarità``.
Le prescrizioni contenute nel documento sono applicabili ai contratti di qualificazione stipulati e alla documentazione emessa o rilasciata dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ``Manuale``.
Diamo conto di seguito, di alcuni degli aspetti più rilevanti affrontati dal Manuale in ordine ai requisiti di ordine generale e speciale come disciplinati dal Regolamento, rimandando i lettori al documento in allegato.
In tema di requisiti di ordine generale
Rileva l’Autorità che l’art. 78 del DPr citato individua gli stessi rinviando ai contenuti dell’art. 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i quali riproducono nella sostanza i requisiti già individuati dall’art. 17 del D.P.R. 34/2000.
Segnaliamo all’attenzione dei lettori l’esame dettagliato – operato dall’Autorità nel documento - dei singoli requisiti di carattere generale previsti dall’art. 38 del Codice e richiamati nel Regolamento, nonché delle modalità con le quali le Imprese sono tenute a dimostrare la sussistenza di detti requisiti, individuati dalla norma nell’assenza delle cause ostative.
Per quanto concerne le modalità operative inerenti la qualificazione delle imprese non nazionali, l’art. 47 del Codice prevede che per gli operatori economici, stabiliti negli Stati ricompresi nel medesimo articolo, la qualificazione è ammessa alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. La norma precisa al secondo comma che, al fine di rimuovere ogni effettivo ostacolo, la qualificazione non è condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Per le imprese straniere che intendano conseguire in Italia l’attestato di qualificazione si ritiene applicabile il principio, ricavabile dalle suddette norme, secondo cui per la dimostrazione dei requisiti, le imprese sono tenute alla presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la qualificazione, con l’eccezione contenuta nell’art. 38, comma 5 del Codice (per l’ipotesi di mancanza di idonee certificazioni o documentazione negli stati di appartenenza).
In tema di requisiti di ordine speciale
Nel dettato di cui all’art.79 del Regolamento lettera b). in materia di adeguata idoneità tecnica e organizzativa , si legge nel Manuale che l’adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall’impresa nell’esecuzione dei lavori in ogni singola Categoria oggetto della richiesta di qualificazione.
La norma precisa che l’accesso ad una determinata Categoria è condizionato dall’effettiva esecuzione dei lavori nella medesima Categoria per un importo non inferiore al 90% della Classifica richiesta, con l’esibizione di almeno un lavoro che raggiunga il 40% della Classifica richiesta, ovvero di due lavori che ammontino al 55% o ancora di tre lavori per un totale del 65%.
Il Regolamento individua come elemento probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione lavori redatti secondo i modelli di cui agli allegati B, pertinenti ai lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti
Due le novità introdotte :
- La previsione di cui all’art. 83, comma 8 secondo cui la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
- l’indicazione circa la necessità di acquisire il certificato di regolare esecuzione, il quale assolvendo ad una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il CEL. L’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali. In assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito.
Quid se i certificati di esecuzione non compaiano sull’Osservatorio?
In tal caso, sostiene l’Autorità, la SOA, dopo aver svolto una rigorosa verifica della documentazione esibita potrà procedere al rilascio degli attestati trascorso un periodo minimo di trenta giorni dalla data di ricezione da parte dei destinatari delle richieste di conferma (cfr. anche Comunicato alle SOA n. 62/2010 e Determinazione n. 6/2010). La disposizione ha lo scopo di evitare il blocco delle attestazioni causate dai ben noti ritardi delle pubbliche amministrazioni nell`inserimento dei certificati on-line; in tal modo le imprese attestate non potranno esser penalizzate, nella dimostrazione dei lavori eseguiti, dai ritardi delle amministrazioni.
Come valutare i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in italia?
Osserva l’Autorità che il Regolamento, all’art. 84 fornisce una specifica disciplina relativa ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero e realizzati da imprese con sede legale in Italia. La norma prevede, analogamente alla dimostrazione dei lavori eseguiti sul territorio italiano, che l’operatore economico debba produrre alla SOA la certificazione di esecuzione lavori corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. In merito alla certificazione, risulta specificato che, nel caso in cui esista nel paese un soggetto pubblico deputato al rilascio di idonea certificazione, le imprese acquisiscono i certificati direttamente dall’organismo a ciò deputato; aggiunge la norma che tale certificazione deve essere legalizzata da parte delle autorità consolari italiane all’estero.
L`attenzione dell`Autorità si è poi concentrata sempre sul tema della veridicità e sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni attestanti il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti privati.
Al riguardo, del tutto nuova è, la necessità di reperire, per i lavori eseguiti per conto terzi, copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti e, per i lavori in proprio, copia dalle fatture o diversa documentazione corrispondenti all`acquisto di materiali e servizi corrispondenti ad eventuali subappalti. Ad ulteriore garanzia dell`effettiva esecuzione dei lavori, la SOA e` tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità, presso i soggetti committenti, non solo del certificato di esecuzione dei lavori, ma anche del contratto e delle fatture emesse; la stessa SOA provvede, altresì, al riscontro di veridicita` presso l`Ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della denuncia di inizio attivita`, presentati dall`impresa.
In ordine poi ai nuovi adempimenti delle SOA nella verifica di veridicità delle dichiarazioni, l’Autorità specifica che le medesime son tenute ad acquisire: 1.la certificazione del Tribunale competente che attesti l`inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l`inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, qualora l`operatore economico esibisca in merito una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000;
2. la visura storica dell`impresa presso gli archivi della C.C.I.A.A.;
3.l`attestazione di regolarita` fiscale direttamente dall`Agenzia delle Entrate;
4.la certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro attestante l`osservanza da parte dell`impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
5.il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato o la visura, ex art. 33, comma 1 del D.P.R. n. 313/2002, di tutte le iscrizioni riferite all`impresa, comprese quelle di cui non e` fatta menzione nel certificato. La SOA e`, comunque, tenuta ad individuare i soggetti rilevanti, ai fini della qualificazione, richiedendo copia dei verbali di nomina, libri soci, procure speciali (quindi sembrerebbero soggetti a verifica anche i procuratori speciali), .
Sul punto va precisato che, al fine di conferire logicita` e coerenza alle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 106/2011 del decreto ``sviluppo`` n. 70/2011, l`Autorità` ritiene che la locuzione ``persona fisica`` debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci. In materia di decadenza, l`Autorità` considera distinte le false dichiarazioni rese in sede di qualificazione (art. 38, comma 1, lett ``m-bis``) del D.Lgs. n. 163/2006) da quelle rese in sede di gara (art. 38, comma 1, lett ``h``) del D.Lgs. n. 163/2006). Ne conseguirebbe che solo le prime sembrerebbero causa di decadenza dell`attestato, mentre le seconde porterebbero all`impossibilita` di conseguire una nuova attestazione (qualora la vecchia sia nel frattempo scaduta) e all`impossibilita` di partecipare alle gare di appalto nell`anno successivo all`iscrizione sul casellario informatico, periodo in cui l`attestato rimarrebbe ``congelato``, senza possibilità di essere utilizzato.