Opere pubbliche, partecipazione a gara
Gli elementi distintivi della associazione per cooptazione
Roma, 23 settembre 2011 - Quali sono le caratteristiche peculiari di una associazione per cooptazione?
Il ricorso alla cooptazione, è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori oggetto di gara pubblica, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA,
Ricorda il Consiglio di Stato che l'associazione per cooptazione, già contemplata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 406 del 1991, consente di far partecipare all'appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999.
Si legge nella pronuncia che gli elementi distintivi di tale figura associativa sarebbero i seguenti:
• l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall’impresa cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno affidati
• lavori eseguiti dalle cooptate non devono superare il 20% dell'importo complessivo dei lavori.
• La cooptazione deve necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente, onde evitare che un uso improprio consenta l'elusione della disciplina inderogabile, in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
Il giudice, dunque,in assenza di una espressa ed inequivoca dichiarazione di cooptazione, deve senz'altro ritenere sussistere un'associazione temporanea di imprese (orizzontale o verticale), anziché la cooptazione.