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Opere Pubbliche : Riparto di giurisdizione e competenza

In materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 244 del Decreto Legislativo. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), la cognizione inerente i comportamenti e gli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

La successiva fase contrattuale, invece, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto strettamente legata al profilo esecutivo, di diritto privato, del rapporto. In particolare, quindi, deve affermarsi che le fasi inerenti la verifica ed il collaudo delle opere pubbliche sono riconducibili all'attività contrattuale della P.A. in quanto ricadenti in una fase, quella successiva alla stipula del contratto, che comprende l'intera disciplina di esecuzione dello stesso e nella quale, lungi dall'esercitare poteri di carattere autoritativo, l'Amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

La controversia inerente il collaudo delle opere pubbliche, travalica la giurisdizione del giudice amministrativo dovendo, invece, essere ricondotta a quella del giudice ordinario posto che l'attività di collaudo attiene al rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato e le controversie eventualmente sorte attengono alla tutela di diritti soggettivi

  Cassazione Civile Ord.19049