Opere pubbliche, sentenza del Consiglio di Stato sull'espropriazione d'urgenza
Consiglio di stato Sent. n. 385 del 19 gennaio 2011
Roma, 22 marzo 2011 - In materia di espropriazione d’urgenza il Consiglio di Stato ha recentemente definito i contenuti e i limiti applicativi della norma di cui all’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, come introdotto dall’art. 1 D.Lgsl 27 dicembre 2002 n. 302, comma I.
Occorre evidenziare come la norma in questione prevede che “Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari”.
Accanto a tale previsione generale, l’urgenza è inoltre prevista direttamente dalla norma per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e quindi in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, e qualora il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
La giurisprudenza formatasi in relazione alle modalità applicative dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 si è consolidata nel senso che l’onere motivazionale dell’amministrazione si debba estendere alle oggettive ragioni che denotano la supposta urgenza, in modo che una puntuale analisi dei presupposti può essere esclusa solo qualora evincibile da altri elementi del procedimento.
Pertanto, perché possa legittimamente farsi luogo ad occupazione di urgenza ai sensi dell'art. 22 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, occorre che l'amministrazione motivi congruamente in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell'intervento, potendo tale obbligo motivazionale escludersi nei soli casi in cui questa risulti in re ipsa dalla natura stessa dell'intervento (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2459).