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Briciole di pane

Pedaggi autostradali, le regole per i veicoli ARES

Esentati dal pagamento i veicoli dell'Ares - Tribunale di Roma sent. 25986 del 12.4.2011

Roma, 16 maggio 2011 - I mezzi di soccorso in dotazione all’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (A.R.E.S.) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale?

Il Tribunale di Roma è di parere contrario. Vediamo perché, prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento.

L’art. 373 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dal D.P.R. n. 575/1993, esenta dal pagamento del pedaggio i veicoli che costituiscono lo strumento per l’attuazione dei servizi di pubblica utilità, indispensabili per il raggiungimento dei fini e bisogni degli interessi generalizzati, nonché per i fini sociali più aderenti alle necessità della popolazione, di cui fa parte il diritto costituzionalmente tutelato alla salute,

La Circolare Ministeriale n. 3973 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale, del 5 agosto1997, invocata dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A., la quale, per contro, detta le condizioni per la esenzione dal pedaggio autostradale per le sole associazioni di volontariato che operano nell’emergenza sanitaria.

La legge regionale (nel caso deciso con la pronuncia che qui si commenta, la Legge Regione Lazio n. 9/2004) ha istituito un servizio sistematico di emergenza sanitaria destinato a gestire la fase di allarme extraospedaliera e di risposta ospedaliera nell’ambito della esplicazione di una funzione propria del servizio sanitario regionale, al quale son attribuite precise e specifiche competenze, nella sfera di azione concernente la gestione e il coordinamento delle fasi sanitarie di allarme contemplanti lo svolgimento di compiti inerenti ai doveri istituzionali assegnati all’ente con l’ausilio del personale tecnico e sanitario specializzato e della dotazione organica e le risorse strumentali dei mezzi di soccorso, ex art.12, posti a disposizione diretta delle strutture sanitarie aziendali per le esigenze inerenti alle fasi di espletamento del servizio di emergenza, comprese le emergenze neonatali, di trasporto del sangue, degli organi e dei trasporti secondari, oltre ad avvalersi delle procedure per l’utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento gestititi dalla CRI e dagli organismi pubblici e privati accreditati in base alla normativa vigente.

Tanto premesso, può conseguentemente ritenersi che si palesa in forma incontestabile  la destinazione degli automezzi contraddistinti da segni evidenti e ampiamente osservabili dagli addetti ai caselli autostradali, al momento del transito dei veicoli anzidetti, allo svolgimento esclusivo di un servizio di emergenza sanitaria nell’ambito del SSR e da parte di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come si legge nella legge istitutiva, come tale rientrante nella sfera di esclusione del pagamento del pedaggio nell’espletamento del servizio di soccorso in emergenza sanitaria, quale competenza espressamente contemplata nell’art. 4 a mezzo della dotazione documentata di veicoli di soccorso di diversa tipologia come ambulanza e auto medica, adibiti anche al trasporto di sangue per emotrasfusioni e organi.

Gli automezzi medesimi non sarebbero quindi confondibili con la particolare categoria indicata nella circolare ministeriale n. 3973/1997, dei veicoli adibiti all’espletamento del servizio di soccorso e muniti di apposito contrassegno approvato con D.M. dei trasporti, appartenenti alle associazioni di volontariato e organismi similari non aventi scopo di lucro.

Osserva ancora il Tribunale che , sia nella disposizione regolamentare dell’art. 373 che nella circolare ministeriale suindicata non ricorrono i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per la applicazione delle modalità di accertamento e di verifica delle ragioni e della destinazione dei veicoli aziendali.

Conseguentemente, si deve concludere per la assoluta mancanza per inesistenza di alcuna obbligazione di pagamento del pedaggio, delle condizioni per richiedere a ARES 118 la prestazione pecuniaria indicata nei bollettini trasmessi, fondata su una assimilazione dell’ente pubblico ad una categoria di soggetti privati che si appalesa come manifestamente infondata. I veicoli ARES nell’espletamento delle attività istituzionali di emergenza sanitaria pubblica conferite con l.R. Lazio n. 9/2004, sono dunque esentati dal pagamento del pedaggio autostrade in base all’art. 373 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 575/1993.

  Tribunale di Roma, Sent. 2283 del 2011