Procedimenti arbitrali, le indicazioni del Ministero Infrastrutture
La Direttiva del Ministero Infrastrutture 27 giugno 2012, n.24189
Roma, 22 ottobre 2012 - Pubblicata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17 ottobre 2012, la Direttiva 27 giugno 2012, n. 24189, fornisce indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina di cui agli artt. 241 e seguenti del Codice dei contratti in materia di impiego dell’arbitrato per la risoluzione delle controversie nell’ambito dei contratti pubblici.
Le criticità operative dell'istituto sono note: elevato costo dei compensi per il giudizio arbitrale; elevatissima percentuale di soccombenza dell’amministrazione; tempi di conclusione del provedimento insopportabilmente lunghi.
La Direttiva richiama il dettato di cui all’art.241 comma 1-bis del Codice dei Contratti, nella parte in cui prevede che la stazione appaltante indichi nel bando, nell’avviso di gara o nell’nvito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, e che fermo restando la facoltà del’aggiudicatario di rifiutare la clausola compromissoria , è in ogni caso vietato il compromesso.
Quale è, dunque, la soluzione individuata dal Ministero, utile a mutare lo stato dell’arte?
Nell’applicazione della norma di cui all’art. 241 Codice dei Contratti - si legge nel documento - le stazioni appaltanti sono invitate a limitare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione:
• della specifica natura e delle caratteristiche dell’appalto;
• dell’opportunità, rispetto alla singola fattispecie del ricorso alla giustizia arbitrale.
Inoltre, quanto disposto dalla Direttiva si estende anche a fattispecie regolate dalla normativa previgente, nelle quali sia prevista la facoltà di declinare la competenza arbitrale.
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture in materia di arbitrato
