Procedure di gara, formazione della commissione
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3316 del 2013
Roma, 19 giugno 2013 – “ I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”( Art. 84 d.lgs. 163/06, comma 4)
Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura,il dettato di cui al 4° comma dell'art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituisce espressione di un criterio di carattere generale riguardante tutte le gare di appalto di lavori, servizio forniture, finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e di buona amministrazione contenuti dall'art. 97 della Costituzione: la norma esprime la necessità di conciliare i principi di economicità, di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza,
La norma - nell'ottica sposata dal Collegio - mira ad oggettivizzare. per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni di cui è demandata l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinando il possibile distacco da elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l'imparzialità.
Ed ecco l'argomento centrale della pronuncia : sussiste violazione del comma 4 dell'art. 84 d.lgs. 163/06 in caso di nomina all'interno della commissione tecnica di soggetti i quali hanno fornito consulenza per la redazione del capitolato speciale di appalto e del documento per la valutazione dei rischi per la gara e contribuito alla redazione degli atti di gara.