Prodotti da costruzione, on line le dichiarazioni di prestazione
Le novità del regolamento Ue n. 157/2014 (GUE 21 febbraio 2014, L/52/I)
Roma, 4 marzo 2014 - Le dichiarazioni di prestazione per i prodotti da costruzione possono essere pubblicate su sito web, in alternativa alla consegna su supporto cartaceo o in formato elettronico.
Lo stabilisce il Regolamento UE n. 157/2014 entrato in vigore il 24 febbario scorso.
Gli operatori che intendano avvalersi di tale possibilità, devono:
- garantire che il contenuto della dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- garantire che il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- garantire che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione);
- garantire la fruibilità di istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione, sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web;
- facilitare l'identificazione del prodotto certificato attraverso un modulo elettronico, garantendo che ogni singolo articolo, o lotto dello stesso materiale da essi immesso sul mercato, sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
Il previgente Regolamento UE n. 305/2011 reca all'art. 5 la previsione di alcune fattispecie di deroga all'obbligo di effettuare la dichiarazione di prestazione,in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali.
In tale ipotesi, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.