Project Bond: ecco le istruzioni operative
Il decreto 7 agosto 2012 del Ministero dell'Economia
Roma, 10 settembre 2012 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 agosto 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze , prende il via la prima fase di applicazione e verifica sul campo degli strumenti di finanziamento delle infrastrutture innescata introdotti dall’art.41 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come integrato - quanto alla disciplina relativa all'emissione delle citate obbligazioni e titoli di debito con riguardo agli aspetti fiscali, temporali e operativi - dall'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Diamo conto, di seguito, di alcuni contenuti del provvedimento, rimandando i lettori interessati alla consultazione del testo.
Come è noto, le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, - assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione - possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati.
Le caratteristiche delle garanzie
Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta
Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilita' economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario.
La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e puo' essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o piu' pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile.
Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione.
L'art. 3 del decreto (comma1, lettere a- f) individua i soggetti abilitati a prestare le garanzie. Il successivo comma 2 demanda, tuttavia, ad un futuro decreto interministeriale la definizione delle modalità di rilascio delle garanzie medesime da parte delle fondazioni o dei fondi prevati.
La validità temporale delle garanzia può corrispondere :
• al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilita', sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti.
• nel caso di rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi , possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario, dai soggeeti elencati al comma 1 dell’art. 3 del decreto.
La parola agli operatori del settore.