Project bond, lo stato dell'arte in Italia
Le novità introdotte dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
Roma, 12 luglio 2012 - Nel quadro del Patto per la crescita e l’occupazione approvato dal recente Consiglio europeo del 28-29 giugno è previsto l’impegno per gli Stati membri a dare impulso all’avvio immediato della fase pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'infrastruttura a banda larga (cd. project bonds), capaci di mobilitare, secondo le stime della Commissione, fino a 4,5 miliardi di euro di investimenti.
Con una scelta dei tempi impeccabile, il Parlamento dell’Unione ha approvato (il 5 luglio) il progetto definitivo dei project bond europei, stanziando 230 milioni per le prime emissioni.
Non solo mere dichiarazioni d’intento, dunque. E l’Italia ?
Introdotti, nell’ordinamento italiano, dall’articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), la disciplina di tali strumenti è stata oggetto di modifica con l’articolo 41 del D.L. n. 1 del 2012 (cd. “liberalizzazioni”), che ha consentito alle società di progetto (di cui all’art. 156 del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico- privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di debito, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile
L’articolo 1 del recente decreto legge 22 giugno 2012, n 6, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha iniziato l’iter di conversione in legge avanti le Commissioni VI Finanze e X Attività produttive, interviene sulla materia introducendo alcune novità. Vediamo quali.
Gli interessi derivanti dai predetti titoli – assimilati ai titoli di Stato - vengono sottoposti ad un regime fiscale agevolato a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5% . Non si applicano alle società che emettono project bond i limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni, previsti dall’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (comma 2)
Introdotto, inoltre, un regime fiscale agevolato per le garanzie rilasciate in rapporto ai “project bond”, nonché sulle relative operazioni, applicabile anche alle relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni.
Tale regime, si legge nella norma, prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a euro 168) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (di cui al richiamato articolo 157 del Codice dei contratti pubblici).
La disciplina fiscale agevolata così conformata sarà applicabile alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame).
Prevista, infine, la possibilità di emissione dei titoli sia da parte delle società di progetto che si candidano a realizzare e gestire un'opera infrastrutturale, sia dai concessionari già operativi, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti, con finalità di rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell‘infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare la società di progetto interessata dall’emissione