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Protocolli di legalità, ecco lo standard

Approda in Gazzetta Ufficiale lo schema definito dal Cipe, nello scorso mese di agosto

Roma, 23 novembre 2015 – E’ compito del soggetto aggiudicatore procedere alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

 

 

Con l’obiettivo di mettere gli operatori in grado di svolgere nel modo migliore tale funzione come prescritto dalla legge ( vedi l’art. 176, comma 3 lettera e) del Codice dei Contratti) ed assicurare, nel contempo, assicurando la maggiore omogeneità di trattamento, anche sotto l’aspetto sanzionatorio, il Cipe ha definito lo schema di protocollo di legalità standard che i soggetti aggiudicatari avranno l’obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante.

 

 

Uno sguardo sintetico alle novità essenziali, come emergono da una prima lettura della Delibera.

 

  • I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della delibera, per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche,  dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risultera' aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo di legalita' secondo lo schema allegato alla Delibera;

 

  • Per le procedure di gara in corso, sarà la Prefettura competente a trasmettere,  al Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, la bozza del Protocollo di legalità;

 

  • Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei Contratti di programma di concessionari di reti nazionali il Protocollo interverrà tra Prefettura competente, concessionario e impresa appaltatrice;

 

  • In particolare, nel caso di  procedure relative a concessioni di lavori autostradali, quanto disposto in tema di sanzioni nello schema di Protocollo allegato alla Delibera,   prevale sulle disposizioni dei Protocolli di legalita' gia' stipulati con ANAS S.p.A., che regolino diversamente tale aspetto.

 

Riferimenti legislativi

 

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE


(Omissis)


Art. 176 Affidamento a contraente generale


1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

(omissis)

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata
osservanza di tali prescrizioni.


Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.


Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

 

Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

(Omissis)

 

AS

  La Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 62