Protocollo di legalità, l'orientamento del Tar Lazio
La sentenza del Tar Lazio 18 ottobre 2010, n. 32839
Roma, 10 febbraio 2011 - Quali elementi informativi antimafia possono dar luogo alla risoluzione immediata ed automatica del contratto di appalto?
Al riguardo, il Collegio ritiene preliminarmente che l’art. 2 lettera d del Protocollo di legalità, nel determinare ipotesi di risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, si riferisca ad informazioni antimafia dal vero e proprio valore interdittivo. Il legislatore avrebbe dunque previsto due distinte modalità di contrasto della infiltrazione mafiosa nell’attività economica:
• Il divieto di stipulazione o l’automatica risoluzione di contratti già in essere, ove rilevino le prove delle infiltrazioni;
• La fornitura alle amministrazioni di elementi che, valutati discrezionalmente consentano - se non di ritenere sussistenti le infiltrazioni - quantomeno la valutazione dei requisiti soggettivi del contraente.
Conseguentemente, si legge nella pronuncia , la revoca della concessione e la risoluzione del contratto possono conseguire solo alla presenza di cause interdittive quali quelle previste agli artt. 10 Legge n.575/1965, art. 4 Dlgs n. 490/1994 e art. 10 Dpr 252/1998.