Qualità aziendale e attestazione di qualificazione
L'autonomia delle relative certificazioni e l'obbligatorietà di entrambi i requisiti
Roma, 12 aprile 2011 - Il Consiglio di Stato, con sentenza 24/03/2011 n. 1773, ha chiarito la diversità delle funzioni connesse dalla legge all’attestazione di qualificazione ed alla certificazione di qualità aziendale.
Afferma il Collegio che l’attestazione di qualificazione, come si ricava dalla disposizioni contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 del D.P.R. 34/2000, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
La certificazione di qualità aziendale - accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l’attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore - è invece preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneità dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello richiesto ed individuato nella lex specialis di gara
Da ciò discende – si legge nella pronuncia - la diversità delle funzioni cui attendono rispettivamente, la attestazione di qualificazione (possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria) e la certificazione di qualità aziendale (garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale); ciò che esclude in radice che il possesso dell’una sia assorbente nei confronti della seconda, rendendone irrilevante la mancanza .