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Raggruppamenti temporanei sovrabbondanti, l'ANAC precisa

Il comunicato del Presidente ANAC del 3 settembre 2014

Roma, 5 settembre 2014 - Il Presidente di ANAC ha inteso fornire, con il Comunicato che proponiamo in lettura, precisazioni agli operatori del mercato in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 “ BANDO - TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”.

 

 In sintesi:

 

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono  essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti otemporanei, anche di tipo sovrabbondante, senza che ciò possa dar luogo ad  automatica esclusione.

 

Qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, valutati i quali, la stazione appaltante dovrà  accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l’esclusione dalla gara.

 

A.S

  Il Comunicato ANAC del 3 Settembre 2014

  AVCP, Determinazione N. 4 DEL 2012