Raggruppamento temporaneo di impresa, valutazione dei requisiti di partecipazione
Possibile il cumulo dei requisiti posseduti da ogni impresa secondo il Tar Toscana
Roma, 7 febbraio 2011 - In tema di valutazione dei requisiti tecnici ed economici delle imprese costituenti un RTI , il Tar Toscana ha recentemente ritenuto doversi valorizzare adeguatamente la disciplina della legge di gara allo scopo di evidenziare quali requisiti debbano essere accertati al raggruppamento come tale – bastando, in tal caso,il possesso da parte della capogruppo – e quali debbano, invece, essere posseduti specificamente da ciascuna impresa partecipante al RTI medesimo.
Nell’ottica del Collegio é certo che le forme di aggregazione di imprese, funzionali alla partecipazione alle pubbliche gare, mirano ad ampliare la dinamica concorrenziale, consentendo di sommare tra loro i requisiti posseduti dai singoli membri del raggruppamento.
La valutazione dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di norma deve farsi, di conseguenza, cumulando i requisiti posseduti da ciascuna impresa, salvo che si tratti di connotati che per prescrizione di legge, per espressa disposizione della normativa di gara o per loro intrinseca natura devono essere necessariamente posseduti da ciascuna delle imprese riunite.