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Briciole di pane

Rating di legalità, verso il cambiamento

L'Autorità Garante per la Concorrenza avvia la revisione del Regolamento

Roma, 11 settembre 2013 - Nello scorso mese di luglio un’Ordinanza del Consiglio di Stato (ordinanza del Consiglio dei Stato del 31 luglio 2013, n. 2947) ha imposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità, conservando, tuttavia, nel frattempo, la perdurante efficacia del regolamento impugnato”.

Nell’adunanza del 12 agosto 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa, ha deliberato di procedere alla rinnovazione del procedimento, ritenendo di dare avvio ad una consultazione pubblica sulle tematiche seguenti:

a) individuazione dell’ambito e delle modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità;

b) modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro che, ai sensi del richiamato art. 5ter, le imprese operanti nel territorio nazionale devono aver realizzato nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente al fine di potere accedere al rating di legalità, ovvero se vada riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;

c) definizione della nozione di “provvedimenti dell’autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato”, di cui all’art. 2, lettera E), del regolamento, nel senso che, tra le violazioni rilevati, rientrano solo quelle concernenti la liquidazione e il versamento dell’IRES.

La delibera di avvio del procedimento di consultazione pubblica ( n. 24507 del 1 2 agosto 2013) è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità il 9 settembre scorso.

I soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni entro trenta giorni da tale data. inviando una mail all’indirizzo: consultazione.regolamentorating@agcm.it

 Le norme di riferimento

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.».

(Omissis)

Art. 5 ter Rating di legalita' delle imprese

1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario

(Omissis)

 LEGGE 18 maggio 2012, n. 62 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta"»; (omissis)

A.S.