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Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti

Le osservazioni della Corte dei Conti

Roma , 11 gennaio 2011 - Il Collegio si è espresso in tema di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici. “In presenza di una norma primaria, che demanda alla fonte regolamentare la definizione di una determinata disciplina – argomenta la Corte - l’ulteriore attribuzione della disciplina medesima, da parte di una fonte regolamentare ad una fonte amministrativa subordinata, è da ritenersi illegittima in quanto lascia inattuata la previsione contenuta nella norma primaria e si pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata dalla norma primaria".

"Quanto alla previsione della corresponsione delle tariffe professionali, previste per i soggetti esterni, ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo, la Sezione osserva che il fatto" si pone in contrasto con l’art. 92, comma 5 del Codice degli appalti pubblici, secondo cui i dipendenti, per le loro attività, compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto”.

Inoltre, “nell’ambito della finanza di progetto nei servizi, ai fini della scelta del concessionario, deve ritenersi legittima la previsione, contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici, dell’indizione di una gara informale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice citato, prevista per la concessione dei servizi”.