Report attività istituzionali n. 11 del 21 marzo 2011
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
Assemblea della Camera
Sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
Mercoledì 23 marzo proseguirà la discussione della proposta di legge n. 54-A - Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Relatori Vannucci (PD) e Guido Dussin (LNP).
Di interesse per Anas l’articolo 3, comma 7, che di seguito riportiamo.
Art. 3 - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti
7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire al valore economico definito dall’ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate o delle case cantoniere dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, nonché di caserme dismesse o di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche ricorrendo all’istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
Assemblea del Senato
Non risultano all’ordine del giorno provvedimenti di interesse per Anas.
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Partecipazioni della Società ANAS (pdl 3081)
Giovedì 24 marzo in Commissione Ambiente e lavori pubblici, sede referente, è previsto l’esame della proposta di legge n. 3081 - Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. Relatore Dussin, LNP.
Servizi e infrastrutture (pdl 1057)
Giovedì 24 marzo, la Commissione Trasporti in sede referente, procederà all’esame della proposta di legge n. 1057 - Istituzione dell’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto. Relatore Lovelli, PD.
La pdl 1057 interviene in materia di Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto, con competenze di regolazione economica estese al settore autostradale, fermi restando i poteri di indirizzo e di programmazione nel settore, le scelte in materia di investimento delle risorse pubbliche, le prerogative di stipula di convenzioni e di contratti, le funzioni di tutela della sicurezza spettanti al Ministro delle infrastrutture.
All’articolo 2, comma 2, sono dettate disposizioni per il settore dei trasporti ed è stabilito che sono soggette a regolazione le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali. Il comma 6 precisa che restano ferme le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e al CIPE e, in particolare le funzioni di tutela della sicurezza, comprese le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni e la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico. Le funzioni di regolazione invece sono integralmente trasferite all’Autorità.
L’Autorità formula proposte (articolo 2) per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l’attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; verifica, inoltre, che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l’efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti. In questo quadro, promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni e pedaggi.
L’Autorità determina anche i criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni e pedaggi, deliberando sui livelli massimi applicabili.
Riportiamo di seguito parte dell’articolo 1.
Articolo 1 - Istituzione dell’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto
(…)
2. Il settore dei trasporti nel quale si esplicano le funzioni dell’Autorità ai sensi della presente legge comprende:
a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali (…)
6. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l’assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (…) Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall’Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa (…)riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2 sono trasferite all’Autorità.
Legge Comunitaria 2010 (ddl 4059)
Mercoledì 23 e giovedì 24 marzo la Commissione Politiche dell’Unione Europea, in sede referente, proseguirà l’esame in seconda lettura del disegno di legge n. 4059 (già approvato dal Senato) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, relatore Pini, LNP, e del Doc. LXXXVII, n. 3 - Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009, relatore Fucci, PdL.
Risoluzioni parlamentari
Pedaggi sulla Firenze – Siena e sui raccordi autostradali ANAS
Mercoledì 23 marzo, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, proseguirà la discussione congiunta delle risoluzioni parlamentari:
- 7-00475 on. Dussin (LNP) - Introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze - Siena;
- 7-00465 on. Mariani (PD) - Applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Anticorruzione (ddl 2156)
Martedì 22 marzo si riuniranno gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia in merito alla programmazione dell’esame del disegno di legge 2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
L’adozione del Piano nazionale anticorruzione costituisce l’adempimento di un obbligo derivante al nostro Paese dalla sua appartenenza al Gruppo di Stati contro la Corruzione, meccanismo anticorruzione costituito in seno al Consiglio d’Europa.
Nel corpo del provvedimento, composto da 13 articoli, si evidenziano gli artt. 3 e 4 che prevedono il coinvolgimento dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione, e l'art. 5 che prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.
Riportiamo di seguito gli articoli citati.
Art. 3 - Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici
1. All’articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:
«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l’Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l’Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
10-bis. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina, sentita l’Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».
Art. 4 - Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici
1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità.».
Art. 5 - Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici
1. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché per l’attività di verifica.
3. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Procedure informative
Investimenti infrastrutturali
Martedì 22 marzo, in Commissione Lavori pubblici, il Presidente della Commissione svolgerà alcune comunicazioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali.