Report attività istituzionali n. 12 del 28 marzo 2011
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
Assemblea della Camera
Legge Comunitaria 2010 (ddl 4059)
Lunedì 28 marzo inizierà la discussione congiunta, in seconda lettura, del disegno di legge 4059 (già approvato dal Senato) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, relatore Pini, LNP, e del Doc. LXXXVII, n. 3 - Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009. Relatori Fucci, PdL, e Pini, LNP.
Giovedì 24 marzo la Commissione Politiche dell’Unione Europea ha concluso l’esame del ddl 4059 ed ha approvato un emendamento sull’inquinamento acustico. Il relativo testo è in appendice.
Collegamento Parma – Nogarole Rocca
Giovedì 31 marzo sarà discussa l’interpellanza n. 2-00838 dell’on. Rigoni (PD) concernente il collegamento autostradale Parma - Nogarole Rocca (TIBRE).
Assemblea del Senato
Non risultano all’ordine del giorno provvedimenti di interesse per Anas.
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Partecipazioni della Società ANAS
Martedì 29 marzo, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, sede referente, è previsto l’esame delle proposte di legge abbinate n. 3081 (Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale) e n. 3673 (Disposizioni in materia di disciplina delle grandi reti di trasporto stradale nazionale, nonché trasferimento delle strade statali alle regioni e soppressione della società ANAS Spa). Relatore Dussin, LNP.
Servizi e infrastrutture
Martedì 29 marzo, la Commissione Trasporti in sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge n. 1057 - Istituzione dell’Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto. Relatore Lovelli, PD.
Risoluzioni parlamentari
Introduzione pedaggi autostradali
Mercoledì 30 marzo, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, sarà discussa la risoluzione 7-00526 dell’on. Iannuzzi (PD) relativa ai pedaggi sui tratti autostradali a gestione diretta Anas.
Audizioni
Introduzione pedaggi sul raccordo Firenze – Siena
Martedì 29 e giovedì 31 marzo, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, saranno svolte due audizioni informali nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 on. Mariani e n. 7-00475 on. Guido Dussin sull’introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze - Siena.
Martedì 29 saranno auditi i rappresentanti della regione Toscana, mentre giovedì 31 sarà la volta dei rappresentanti delle provincie di Firenze e di Siena.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Tutela della libertà d’impresa (pdl 2626)
Martedì 29 marzo, in Commissione Industria, sede referente, inizierà l’esame della proposta di legge n. 2626 - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Relatore Cursi, PdL. Di interesse per l’Anas l’articolo 12 sulla disciplina degli appalti pubblici. Il relativo testo è in appendice.
Governo
Infrastrutture
Variante alla Statale 80 del Gran Sasso
Giovedì 24 marzo è stato inaugurato un tratto funzionale della variante tra Teramo e Giulianova della Strada Statale 80 del Gran Sasso (cosiddetto lotto zero), di collegamento del territorio teramano con l’Adriatico e Roma. L'infrastruttura inaugurata, lunga 2,7 km, prevede, oltre all'asse principale, lo svincolo di Teramo Centro e lo svincolo di collegamento con l'autostrada A 24 Roma - L'Aquila - Teramo.
Appendice
1. Legge Comunitaria 2010 (ddl 4059)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.
Emendamento 18.054. Il relatore on. Fucci
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art 18-bis. (Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).
1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), g), h), i), l) e m) della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere o), p) e q), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera d);
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere o), p) e q), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera d);
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;
c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareti.
4.bis. «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.»;
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Libertà d’impresa (pdl 2626)
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
Art. 12. Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa;
c) semplificare l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall’Unione europea, mediante:
c) semplificare l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall’Unione europea, mediante:
1) l’assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall’Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell’appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l’individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell’illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
6. Le prefetture-uffici territoriali del Governo e i commissari di Governo predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l’adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.